IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici", ed in particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728
del 29 dicembre 2008, recante "Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244",
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2008. 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864
del 31 marzo 2010, recante "Modalita' di attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244",
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2009. 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879
del 19 maggio 2010, recante "Modalita' di attivazione del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244",
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2010. 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3927
del 2 marzo 2011, recante "Modalita' di  attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244",
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2011. 
  Vista la medesima ordinanza n. 3927/2011, che riporta nell'allegato
4 la  ripartizione  tra  Regioni  e  Province  autonome  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell'annualita'  2011
e sulle riassegnazioni dell'annualita' 2009 e 2010 ; 
  Vista la lettera del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  prot
DPC/SIV/24015 del 12 aprile 2011 con la quale sono  state  comunicate
alle Regioni  Abruzzo,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,
Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia e Veneto  le  risorse  finanziarie
assegnate o riassegnate con ordinanza del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 3728/08, 3864/10 e 3879/10 in eccesso  ai  finanziamenti
individuati con i decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
del 12 gennaio 2010 (GU n. 63 del 17 marzo  2010),  del  26  febbraio
2010 (GU n. 102 del 4 maggio 2010), del 4 dicembre 2010 (GU n. 37 del
15 febbraio 2011) e del 2 marzo 2011 (GU n. 90 del 19  aprile  2011),
che sono rimaste nella disponibilita' della Regione assegnataria  per
poter  essere  sommate  alle  risorse  assegnate  con  ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3927/2011 ed utilizzate per  la
presentazione dei piani dell'annualita' 2011; 
  Visto il verbale della riunione in data  16  settembre  2011  della
Commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM
3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione  Civile,
rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel  quale  vengono  approvati  i  piani
trasmessi dalle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,   Liguria,   Marche,
Molise,  Piemonte,  Puglia,  Toscana,  Umbria,  Veneto,   e   vengono
approvati con riserva i piani trasmessi  dalle  Regioni  Lombardia  e
Sicilia; 
  Preso atto che le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
Regioni Sardegna e Valle d'Aosta non hanno  presentato  il  piano  di
interventi; 
  Vista la nota della Regione Sicilia  (lettera  prot.  39409  del  4
ottobre 2011) con cui e' stata  trasmessa  l'integrazione  al  piano,
risultata coerente con quanto richiesto nel verbale della Commissione
mista del 15 settembre 2011; 
  Vista la nota della Regione Lombardia (lettera prot E1.2011.0530376
del  12  ottobre  2011),  con  cui  si  comunica  che   la   rinuncia
all'intervento sulla scuola nel Comune di Costa Volpino; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dell'OPCM 3728/08 che stabilisce  che  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  il
Ministero  delle  infrastrutture,   il   Ministero   dell'istruzione,
universita' e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle  finanze,
vengono  individuati,  conformemente  a  quanto  previsto  nei  piani
predisposti dalle Regioni, gli interventi  da  realizzare,  gli  enti
beneficiari   e   le   risorse   da   assegnare   nell'ambito   della
disponibilita' del Fondo, ai sensi dell'art.  32-bis,  comma  2,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto l'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/08, secondo  il  quale,  il
parere della predetta  Commissione  mista,  composta  da  qualificati
rappresentanti  del  Dipartimento  della   Protezione   Civile,   del
Ministero   delle   infrastrutture   e   trasporti,   del   Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca e del Ministero  dell'economia
e delle finanze, assolve  anche  l'obbligo  di  sentire  i  Ministeri
competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza; 
  Visto il verbale della riunione della Commissione mista in data  15
settembre  2011  in  cui  risultano  presenti  i  rappresentanti  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   trasporti,   del   Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca e del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 
  2. A  valere  sulla  quota  di  competenza  delle  Regioni  di  cui
all'allegato  4  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri n. 3927 del 2 marzo 2011 ed alla  lettera  del  Dipartimento
della Protezione Civile prot. DPC/SIV/24015 del 12  aprile  2011,  e'
assegnato  alle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana,  Umbria,  Veneto,
il finanziamento secondo lo schema riportato negli allegati da 1 a 17
al presente decreto. 
  3.  Le  minori  assegnazioni  alle  Regioni  Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,
Liguria,  Lombardia,  Marche,  Molise,  Piemonte,  Puglia,   Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto, riportate  negli  allegati  da  1  a  17  al
presente  decreto,  rispetto  a  quanto  contenuto  nell'allegato   4
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3927 del 2
marzo 2011 e nella lettera del Dipartimento della  Protezione  Civile
prot. DPC/SIV/24015 del 12 aprile 2011, restano nella  disponibilita'
delle singole Regioni, per le stesse finalita' previste dall'art.  2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  la
prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 ottobre 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi